Art. 12.
(Certificazione di ecocompatibilita).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

 

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      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti dal presente articolo.
      4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni e i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.